| (Organi ufficiali di partiti, di comitati
e di movimenti politici).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e
3, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non si applicano agli
organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, di
comitati e di movimenti politici ed alle stampe elettorali dei
soggetti politici.
| |