| (Centro di ascolto dell'informazione
radiotelevisiva).
1. La Commissione parlamentare può affidare ad un ente
pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da
esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna
elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria
radiotelevisiva pubblica e dalle emittenti radiotelevisive
private operanti in ambito nazionale.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza
settimanale, la Commissione parlamentare rende pubblici i
risultati della verifica di cui al comma 1.
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