| (Partecipazione a programmi televisivi).
1. La parità di accesso ai mezzi di informazione è
garantita, dalla concessionaria pubblica e dai concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,
anche in periodi diversi da quelli legati specificatamente
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alla campagna elettorale, sia nella trasmissione di
informazione, sia nella trasmissione di programmi televisivi a
cui partecipino rappresentanti ed esponenti di partiti o di
movimenti politici.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 1, si applica l'articolo 12. Inoltre la Commissione
parlamentare irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti della concessionaria radiotelevisiva pubblica e
delle emittenti radiotelevisive private operanti in ambito
nazionale, da lire 100 milioni a lire un miliardo.
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