| (Norme finali e definizioni).
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, e l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge
25 marzo 1993, n. 81.
2. Ai fini della presente legge:
a) per "soggetti politici" si intendono candidati,
gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di
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referendum, altri comitati e movimenti organizzati a
fini politici;
b) per "editori" si intendono gli editori di
quotidiani e di periodici;
c) per "stampa" si intendono i quotidiani e i
periodici;
d) per "concessionaria radiotelevisiva pubblica"
si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico;
e) per "emittenti radiotelevisive private" si
intendono i titolari di concessione e di autorizzazione
radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonché tutti
coloro che esercitano in qualunque ambito attività di
radiodiffusione sonora e televisiva;
f) per "propaganda elettorale" si intende
l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni
radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive,
delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti
politici;
g) per "informazione elettorale" si intende ogni
programma e servizio di informazione, o parti di essi,
attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti
attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio;
h) per "pubblicità elettorale" si intende
l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni
sulla stampa e spot radiotelevisivi, che abbiano il
contenuto di cui all'articolo 3 e finalità promozionali.
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