| Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
costituzionale si propone l'elezione a suffragio universale
del Presidente della Repubblica, con un sistema elettorale
maggioritario a doppio turno. Contestualmente, si propongono
alcune norme atte a garantire l'equilibrio tra i poteri e
l'autorevolezza e l'imparzialità della figura del Capo dello
Stato.
L'elezione diretta del Presidente della Repubblica è un
elemento di coesione nazionale, di governabilità e di
chiarezza politica. Di coesione nazionale perché, come
dimostra l'esperienza delle grandi democrazie occidentali, più
complesso diventa il sistema delle relazioni sociali e
politiche, più forte si fa l'esigenza di un punto di
equilibrio chiaramente individuabile e con una legittimazione
popolare. Ma è anche un elemento di governabilità e di
chiarezza politica, perché il mandato popolare conferisce al
Presidente della Repubblica la forza di richiamare i soggetti
politici alla responsabilità di dare al Paese maggioranze
stabili ed efficienti. Infine, non si può ignorare il fatto
che nell'età della globalizzazione dei mercati e delle rapide
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evoluzioni geo-politiche, è di estrema importanza per un
Paese, e tanto più per un Paese ricco di storia e tradizioni
culturali come l'Italia, poter contare su una rappresentanza
stabile e autorevole nei rapporti con l'estero.
Nella proposta di legge costituzionale che si presenta si
definiscono innanzitutto le competenze del Capo dello Stato:
dato che il mandato popolare dà al Presidente una
rappresentanza molto ampia, si propone di tipizzare i poteri
di scioglimento delle Camere. Viene definito, quindi, il
meccanismo elettorale, che prevede un ricorso al ballottaggio
tra i primi due nel caso che nessuno dei candidati raggiunga
il cinquanta per cento dei voti validamente espressi. Quanto
alla candidatura, si propone che essa venga avanzata dai
parlamentari italiani (al Parlamento italiano e a quello
europeo), dai presidenti di giunte regionali, dai consiglieri
regionali, con modalità da definire. Questo, da un lato, per
far sì che le candidature riflettano la complessità e
l'articolazione della vita politica, nazionale e locale, del
Paese, e, dall'altro, per evitare che l'elezione del
Presidente della Repubblica possa diventare occasione per il
manifestarsi di iniziative demagogiche e speculazioni
populistiche. Si propongono poi alcune integrazioni al dettato
costituzionale (in particolare sulla esplicita definizione del
collegio autorizzato a deliberare sullo stato di impedimento
permanente del Presidente della Repubblica) e una norma in
merito a possibili "conflitti di interessi" che possano
turbare il sereno ed equilibrato svolgimento delle funzioni di
Capo dello Stato.
Quest'ultima norma - che demanda alle Camere il compito di
definire in via legislativa disposizioni idonee ad evitare
conflitti tra gli interessi privati del Presidente della
Repubblica e i pubblici interessi - è da mettere in relazione
con la proposta di integrare l'articolo 84 della Costituzione
con le parole "ufficio o attività pubblica o privata". Si
tratta, in sintesi, di garantire al Capo dello Stato la
massima autorevolezza e la massima serenità nello svolgimento
di una funzione tanto delicata e complessa e nell'adempimento
di un mandato tanto forte ed esteso.
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