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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65881
DDL5563-0003
Progetto di legge Camera n. 5563 - testo presentato - (DDL13-5563)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5563. TESTIPDL
...C5563.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5563 ZZ13 ZZPD ZZPR
      1.  Il titolo II della parte seconda della Costituzione è
  sostituito dal seguente:
                          "Titolo II
                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                           Art. 83.
     Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio
  universale e diretto.
                           Art. 84.
     Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
     Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce
  l'indipendenza e l'integrità.
     Vigila sul rispetto della Costituzione.
     Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti
  dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali
  e sovranazionali.
                           Art. 85.
     Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio
  supremo per la politica estera e la difesa, istituito con
  legge costituzionale, e ha il comando delle Forze armate.
     Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
  base dei risultati delle elezioni delle Camere.
     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
  nomina e revoca gli altri membri del Governo.
     Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
  legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi
  valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri.
 
                               Pag. 4
 
     Promulga le leggi.  Può, prima della promulgazione,
  chiedere una nuova deliberazione, con un messaggio motivato
  alle Camere.  Se le Camere approvano nuovamente la legge,
  questa deve essere promulgata.
     Emana i regolamenti del Governo; può chiederne il riesame.
  Se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve
  essere emanato.
     Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima
  riunione.
     Indice il  referendum  popolare nei casi previsti
  dalla Costituzione.
     Invia alle Camere messaggi che danno luogo a dibattito.
     Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in
  seduta comune.
     Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
     Può concedere grazia e commutare le pene.
     Decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla
  legge nei casi in cui queste avvengono su proposta del
  Governo.
     Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
  i trattati internazionali, previa, quando occorra,
  l'autorizzazione delle Camere.
                           Art. 86.
     Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni.  Può
  essere rieletto consecutivamente una sola volta.
     Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto
  cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
  L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio
  e attività pubblica o privata.
     I Presidenti delle due Camere, non oltre il novantesimo
  giorno precedente la scadenza del mandato, indicono
  l'elezione, che deve avere luogo in una data compresa tra il
  sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
     Le candidature sono presentate da parlamentari, da
  rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da presidenti
  di giunte regionali, da consiglieri regionali, che vi
 
                               Pag. 5
 
  provvedono secondo le modalità stabilite con legge
  costituzionale.
     I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale,
  nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive e
  radiofoniche, al fine di assicurare la parità di condizioni
  tra i candidati, sono regolati con legge.
     E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
  dei voti validamente espressi.  Qualora nessun candidato abbia
  ottenuto la maggioranza al primo turno, si procede la prima
  domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che
  hanno conseguito il maggior numero di voti.
     Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
  funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
  osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
  comune.
     La legge regola il procedimento elettorale e le altre
  modalità di applicazione del presente articolo.
                           Art. 87.
     La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti
  tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e
  gli interessi pubblici.
     L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica
  sono determinati con legge.
                           Art. 88.
     Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
  in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal
  Presidente del Senato.
     In caso di impedimento permanente o di morte o di
  dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del
  Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo
  Presidente della Repubblica.  L'elezione deve avere luogo in
  una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno
  successivo al verificarsi dell'evento.
     L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è
  dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal
 
                               Pag. 6
 
  Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della
  Camera dei deputati e dal Presidente della Corte
  costituzionale.
                           Art. 89.
     Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti
  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
  indire le elezioni delle Camere prima del termine ordinario,
  nel caso di dimissioni del Governo successive alla mancata
  approvazione della fiducia ovvero all'approvazione di una
  mozione di sfiducia.
     Le Camere non possono essere sciolte nei dodici mesi che
  seguono le elezioni.
                           Art. 90.
     Gli atti del Presidente della Repubblica, adottati su
  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dei
  Ministri, sono controfirmati dal proponente, che ne assume la
  responsabilità.
     Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Presidente
  del Consiglio dei ministri, l'indizione delle elezioni delle
  Camere e lo scioglimento di queste, il rinvio delle leggi e
  dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle
  leggi, l'invio di messaggi alla Camere, le nomine di
  componenti di organi costituzionali che siano attribuite al
  Presidente della Repubblica dalla Costituzione.
                           Art. 91.
     Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
  atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
  per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
     In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
  seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".
 
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