| 1. Il titolo II della parte seconda della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Titolo II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio
universale e diretto.
Art. 84.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce
l'indipendenza e l'integrità.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali
e sovranazionali.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio
supremo per la politica estera e la difesa, istituito con
legge costituzionale, e ha il comando delle Forze armate.
Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base dei risultati delle elezioni delle Camere.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi
valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri.
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Promulga le leggi. Può, prima della promulgazione,
chiedere una nuova deliberazione, con un messaggio motivato
alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Emana i regolamenti del Governo; può chiederne il riesame.
Se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve
essere emanato.
Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima
riunione.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Invia alle Camere messaggi che danno luogo a dibattito.
Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in
seduta comune.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla
legge nei casi in cui queste avvengono su proposta del
Governo.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Art. 86.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può
essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio
e attività pubblica o privata.
I Presidenti delle due Camere, non oltre il novantesimo
giorno precedente la scadenza del mandato, indicono
l'elezione, che deve avere luogo in una data compresa tra il
sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da parlamentari, da
rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da presidenti
di giunte regionali, da consiglieri regionali, che vi
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provvedono secondo le modalità stabilite con legge
costituzionale.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale,
nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive e
radiofoniche, al fine di assicurare la parità di condizioni
tra i candidati, sono regolati con legge.
E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia
ottenuto la maggioranza al primo turno, si procede la prima
domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che
hanno conseguito il maggior numero di voti.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
La legge regola il procedimento elettorale e le altre
modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 87.
La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti
tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e
gli interessi pubblici.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica
sono determinati con legge.
Art. 88.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del
Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in
una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno
successivo al verificarsi dell'evento.
L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è
dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal
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Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della
Camera dei deputati e dal Presidente della Corte
costituzionale.
Art. 89.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
indire le elezioni delle Camere prima del termine ordinario,
nel caso di dimissioni del Governo successive alla mancata
approvazione della fiducia ovvero all'approvazione di una
mozione di sfiducia.
Le Camere non possono essere sciolte nei dodici mesi che
seguono le elezioni.
Art. 90.
Gli atti del Presidente della Repubblica, adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dei
Ministri, sono controfirmati dal proponente, che ne assume la
responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Presidente
del Consiglio dei ministri, l'indizione delle elezioni delle
Camere e lo scioglimento di queste, il rinvio delle leggi e
dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle
leggi, l'invio di messaggi alla Camere, le nomine di
componenti di organi costituzionali che siano attribuite al
Presidente della Repubblica dalla Costituzione.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".
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