| Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della presente
proposta di legge, che ho l'onore di proporvi, verrebbe
colmata una lacuna della legislazione vigente in materia di
riscatto dei periodi di studio universitario ai fini
pensionistici.
E' noto che, al termine degli studi nelle scuole
secondarie di secondo grado, molti studenti non sono in grado
di operare una scelta oculata degli studi universitari da
intraprendere, sia per inesperienza, per la maggior parte di
essi, della vita che attende il laureato nelle varie
discipline, sia talvolta per errati suggerimenti dei
familiari, sia, soprattutto, perchè la scuola attuale non
offre mezzi adeguati per effettuare tale scelta. E' infatti
già prevista nei programmi del Ministro della pubblica
istruzione l'istituzione di una apposita Direzione generale
con il compito di risolvere permanentemente questo problema.
Ciò premesso, va considerato che lo studente che ha iniziato
gli studi universitari in una facoltà diversa da quella nella
quale ha conseguito il diploma di laurea, ha comunque
accresciuto il suo livello culturale, dedicando allo studio,
anziché al lavoro o ai divertimenti della gioventù
spensierata, i migliori anni della sua vita.
E' pertanto da ritenere iniqua l'impossibilità di
riscattare il periodo di studio universitario a seguito del
quale è stato conferito il diploma di laurea, qualora tale
periodo sia in tutto o in parte contemporaneo ad altro coperto
da contribuzione previdenziale e nello stesso tempo lo
studente sia stato iscritto in un precedente periodo non
lavorativo, non coperto da contribuzione previdenziale, ad
altra facoltà diversa da quella nella quale è stato conseguito
il diploma di laurea. L'iniquità appare ancor più stridente
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qualora nella facoltà in cui è stato conseguito il diploma di
laurea siano stati convalidati esami sostenuti precedentemente
in una facoltà con indirizzo di studi affine frequentata in un
periodo non coperto da contribuzione.
Né appare opportuno limitare la possibilità di riscatto
agli anni nei quali sono stati sostenuti uno o più esami
convalidati, anche perché il superamento di un esame in una
certa data può essere anche il frutto di studi di anni
precedenti. Peraltro, tale studente si è anche assoggettato ad
un sacrificio maggiore di chi non lavora e studia nello stesso
tempo.
La legislazione si è di molto evoluta rispetto a quella
stabilita nel testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che dava la
possibilità di riscattare il periodo di studio universitario
soltanto a coloro ai quali il diploma di laurea era stato
necessario per la nomina in ruolo; voglio dire, con questo,
che l'applicazione della disposizione dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è stata sempre
ostacolata negli anni passati nei confronti di coloro i quali
non si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 13
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092 del 1973.
I soggetti interessati dall'applicazione della presente
proposta di legge avranno la possibilità di chiedere il
pensionamento con quattro o più anni di anticipo rispetto al
previsto, offrendo in tale modo ai giovani non occupati la
possibilità di impiegarsi.
Considerato il non lieve onere del riscatto, non ritengo
che, nell'insieme, la presente proposta di legge, che ho
l'onore di sottoporre al vostro esame, come già il citato
decreto legislativo n. 184 del 1997, possa arrecare
particolari aggravi all'erario, tenuto conto anche del non
eccessivo numero dei soggetti interessati.
Ovviamente, destinatario della presente proposta di legge
è il personale che abbia comunque conseguito uno dei diplomi
previsti dalla normativa vigente.
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