| 1. La facoltà di riscatto di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è riconosciuta
anche per i periodi di studio universitario in cui
l'assicurato sia stato iscritto ad una facoltà diversa da
quella nella quale lo stesso ha conseguito il diploma di
laurea, qualora i periodi corrispondenti alla durata del corso
legale degli studi percorsi in quest'ultima facoltà siano già
coperti da contribuzione in uno dei regimi previdenziali di
cui al comma 1 del citato articolo 2 del decreto legislativo
n. 184 del 1997.
2. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di
riscatto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
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