| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
inquadra nell'ambito del principio di armonizzazione dei
sistemi pensionistici iniziato con la legge di riforma n. 335
del 1995, allo scopo di superare le diversificazioni esistenti
tra i vari ordinamenti.
La legge istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza dei farmacisti (ENPAF) prevede l'inscindibilità tra
iscrizione all'albo professionale e obbligo di iscrizione
anche nei casi in cui il professionista gode di un trattamento
previdenziale come dipendente. Ciò ha determinato una
situazione nella quale, a fronte di versamenti contributivi di
modesta entità, si sono costituite posizioni pensionistiche
del tutto disequilibrate che hanno comportato un progressivo
peggioramento della gestione.
La presente proposta di legge intende porre rimedio a tale
situazione prevedendo il riordino del regime previdenziale
della categoria nonché la soppressione dell'Ente medesimo. In
particolare, all'articolo 1, comma 2, è prevista la
costituzione di un'apposita gestione speciale, nell'ambito
dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), alla quale sono iscritti obbligatoriamente
tutti coloro che esercitano l'attività professionale e sono
privi di altra copertura previdenziale subordinata.
L'articolo 2 prevede per i soggetti già iscritti all'ENPAF
la conservazione delle anzianità assicurative e contributive,
già vantate presso l'Ente, attraverso la costituzione di una
corrispondente posizione previdenziale presso la nuova
gestione speciale.
Inoltre, le quote di pensione maturate dai professionisti,
secondo la normativa in vigore presso il soppresso Ente, sono
conservate ed erogate in aggiunta ai trattamenti pensionistici
futuri.
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A decorrere dalla data di soppressione il nuovo regime
pensionistico per la categoria dei farmacisti corrisponderà a
quello vigente per l'assicurazione generale obbligatoria.
Per quanto riguarda il profilo contributivo si prevede una
contribuzione rapportata al reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
derivante dall'attività professionale, così come si verifica
per le categorie dei lavoratori autonomi. Il legame tra
redditi prodotti e contributi versati consentirà non solo di
ottenere trattamenti pensionistici più significativi, ma anche
di tenere conto delle reali situazioni reddituali dei
soggetti, ciò soprattutto nei primi anni di esercizio
dell'attività.
Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei
trattamenti pensionistici in essere la gestione speciale
provvederà al pagamento sia delle pensioni che delle quote
aggiuntive maturate alla data di soppressione dell'Ente.
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