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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65886
DDL5565-0002
Progetto di legge Camera n. 5565 - testo presentato - (DDL13-5565)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5565. TESTIPDL
...C5565.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5565 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  inquadra nell'ambito del principio di armonizzazione dei
  sistemi pensionistici iniziato con la legge di riforma n. 335
  del 1995, allo scopo di superare le diversificazioni esistenti
  tra i vari ordinamenti.
     La legge istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed
  assistenza dei farmacisti (ENPAF) prevede l'inscindibilità tra
  iscrizione all'albo professionale e obbligo di iscrizione
  anche nei casi in cui il professionista gode di un trattamento
  previdenziale come dipendente.  Ciò ha determinato una
  situazione nella quale, a fronte di versamenti contributivi di
  modesta entità, si sono costituite posizioni pensionistiche
  del tutto disequilibrate che hanno comportato un progressivo
  peggioramento della gestione.
     La presente proposta di legge intende porre rimedio a tale
  situazione prevedendo il riordino del regime previdenziale
  della categoria nonché la soppressione dell'Ente medesimo.  In
  particolare, all'articolo 1, comma 2, è prevista la
  costituzione di un'apposita gestione speciale, nell'ambito
  dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza
  sociale (INPS), alla quale sono iscritti obbligatoriamente
  tutti coloro che esercitano l'attività professionale e sono
  privi di altra copertura previdenziale subordinata.
     L'articolo 2 prevede per i soggetti già iscritti all'ENPAF
  la conservazione delle anzianità assicurative e contributive,
  già vantate presso l'Ente, attraverso la costituzione di una
  corrispondente posizione previdenziale presso la nuova
  gestione speciale.
     Inoltre, le quote di pensione maturate dai professionisti,
  secondo la normativa in vigore presso il soppresso Ente, sono
  conservate ed erogate in aggiunta ai trattamenti pensionistici
  futuri.
 
                               Pag. 2
 
     A decorrere dalla data di soppressione il nuovo regime
  pensionistico per la categoria dei farmacisti corrisponderà a
  quello vigente per l'assicurazione generale obbligatoria.
     Per quanto riguarda il profilo contributivo si prevede una
  contribuzione rapportata al reddito imponibile ai fini
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
  derivante dall'attività professionale, così come si verifica
  per le categorie dei lavoratori autonomi.  Il legame tra
  redditi prodotti e contributi versati consentirà non solo di
  ottenere trattamenti pensionistici più significativi, ma anche
  di tenere conto delle reali situazioni reddituali dei
  soggetti, ciò soprattutto nei primi anni di esercizio
  dell'attività.
     Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei
  trattamenti pensionistici in essere la gestione speciale
  provvederà al pagamento sia delle pensioni che delle quote
  aggiuntive maturate alla data di soppressione dell'Ente.
 
DATA=990118 FASCID=DDL13-5565 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5565 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=556500 00 FASCIDC=13DDL5565 SORTNAV=0556500 000 00000 ZZDDLC5565 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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