| (Soppressione dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza dei farmacisti).
1. A decorrere dal 1^ luglio 1999 l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) è
soppresso.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è istituita
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
un'apposita gestione speciale alla quale sono iscritti
obbligatoriamente, con effetto dalla medesima data, tutti
coloro i quali esercitano effettivamente una delle attività
indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 258, attraverso qualsiasi forma organizzativa, e che sono
privi di altra copertura previdenziale obbligatoria per
legge.
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