| (Trattamento per i soggetti già iscritti
all'ENPAF).
1. Nella gestione speciale di cui all'articolo 1, comma 2,
l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di
una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità
assicurativa e all'anzianità contributiva vantate presso
l'ENPAF. A tale fine è acquisito dalla citata gestione
speciale l'ammontare delle contribuzioni e degli altri
trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri
per le anzianità assicurative e le anzianità contributive
connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno
diritto ai trattamenti pensionistici e per le invalidità a
carico della gestione speciale secondo i requisiti
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dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli
relativi all'età, all'anzianità assicurativa e all'anzianità
contributiva. Tali trattamenti sono annualmente indicizzati
sulla base della normativa vigente nell'assicurazione generale
obbligatoria.
3. Per i soggetti già iscritti all'ENPAF alla data del 1^
luglio 1999, provvisti di altra copertura pensionistica, è
conservata la quota di pensione maturata sulla base delle
anzianità assicurative acquisite alla data del 30 giugno 1999,
calcolate secondo la normativa vigente presso il soppresso
Ente, che resta a tale fine confermata. Tali quote sono
erogate in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati
sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni
previdenziali di rispettiva competenza e delle normative
vigenti per tali gestioni e sono rivalutate sulla base della
normativa prevista per la perequazione automatica delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
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