| (Norma finale).
1. A decorrere dal 1^ luglio 1999 i trattamenti
pensionistici in essere nonché l'erogazione delle quote
aggiuntive di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono a carico
della gestione speciale, alla quale affluiscono, altresì, le
attività e le passività quali risultano dal rendiconto del
soppresso Ente dal 30 giugno 1999. Alla medesima gestione sono
inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a
credito e a debito del medesimo Ente.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 dell'articolo
1 della presente legge, sono abrogati i commi secondo e terzo
dell'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n.
395.
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