| Onorevoli Colleghi! - In relazione ai servizi adibiti
ad uso domestico, quali l'energia elettrica, l'acqua e il gas,
l'utente è in grado di rilevare il proprio consumo. L'unico
consumo che non è immediatamente accertabile dall'utente è
quello telefonico. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 12
del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
8 settembre 1988, n. 484, recante approvazione del regolamento
di servizio per l'abbonamento telefonico, la concessionaria
del servizio telefonico (TELECOM), su richiesta dell'abbonato
e dietro addebito del conseguente costo, provvede alla
fornitura di un contascatti, che comunque non ha alcun valore
probatorio ai fini della determinazione delle bollette
periodiche relative al consumo. Tale situazione, che poteva
esistere in una logica monopolista, non può più essere
protratta. Da ciò deriva la necessità di presentare la
proposta di legge, che è appunto volta in primo luogo ad
evitare episodi spiacevoli, quali l'errato addebito di scatti
ed il conseguente pagamento di somme eccessive a danno di
utenti ignari, i quali non hanno né la possibilità di
accorgersi in tempo dell'enorme consumo, né di accertare
l'entità effettiva dello stesso. Tuttavia, la proposta di
legge da noi presentata è soprattutto finalizzata
all'introduzione di criteri di trasparenza e di chiarezza ed
alla instaurazione di un rapporto di fiducia tra gli utenti e
la concessionaria del servizio telefonico, che è a tutti gli
effetti definito servizio pubblico.
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