| 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede ad inserire nella convenzione stipulata tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società
concessionarie del servizio telefonico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, l'obbligo
da parte della società concessionaria di installare nelle
abitazioni private degli utenti che ne facciano richiesta, nei
successivi dodici mesi, un contatore adibito al controllo del
traffico telefonico.
2. Il contatore di cui al comma 1, sigillato dalla società
concessionaria del servizio telefonico, vale come riferimento
per l'addebito degli scatti in caso di contenzioso tra le
parti.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
della presente legge sono a carico per il 50 per cento della
società concessionaria e per il restante 50 per cento
dell'utente interessato.
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