| Signore Colleghe, Signori Colleghi! - La diffidenza
verso il regionalismo e una consolidata cultura centralista
spinsero l'Assemblea costituente ad adottare, per le Regioni a
statuto ordinario, una soluzione "uniformante" fino a
disciplinare tutti i fondamentali organi regionali, affidando
alla normativa ordinaria solo la scelta del sistema
elettorale. Nella Costituzione non solo vennero predeterminate
la struttura della Regione e la ripartizione delle principali
funzioni tra i suoi organi, ma si definirono gli stessi
meccanismi di formazione di questi ultimi.
Le norme costituzionali hanno precisato che il Consiglio
regionale viene eletto secondo il sistema stabilito con legge
della Repubblica, demandandosi allo stesso Consiglio il
compito di nominare la Giunta e il suo Presidente. Risulta
così fortemente ridotto il grado di autonomia delle Regioni
ordinarie relativamente alla forma di governo adottabile, dal
momento che gli statuti regionali si limitano a disciplinare
singoli e specifici aspetti delle procedure elettorali. Il
timido tentativo di dare stabilità politica ai Consigli
regionali con il premio di maggioranza e l'indicazione del
Presidente della Giunta regionale nella persona del capolista
del listino regionale è stato fatto nei limiti delle norme
costituzionali, in particolare degli articoli 122 e 126: il
primo non permette l'elezione diretta del Presidente, mentre
il secondo disciplina in maniera tassativa i casi di
scioglimento del Consiglio regionale. Pertanto, nonostante la
volontà e i buoni propositi del legislatore, la legge n. 43
del 1995 a distanza di tre anni dalla sua prima applicazione
ha già evidenziato i suoi limiti: dopo due anni di legislatura
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dà la possibilità di cambiare maggioranza, i cosiddetti
"ribaltoni" resi possibili dall'amovibilità del Presidente
della Giunta regionale - infatti non è elezione diretta, bensì
una indicazione politica - e dalla fragilità di alcuni partiti
politici.
Ad oggi, possiamo dire che i variegati sistemi elettorali
finora adottati non hanno dato alcun risultato concreto in
termini di stabilità della compagine di governo, ad eccezione
della legge che attualmente disciplina l'elezione dei consigli
comunali e provinciali, nonché l'elezione diretta del Sindaco
e del Presidente della Provincia.
Appare, pertanto, necessario modificare gli articoli 122 e
126 della Costituzione al fine di garantire, così come avviene
per i Comuni e le Province, stabilità e governabilità anche ad
istituzioni così importanti come quelle regionali.
Infine, in attesa dell'auspicabile revisione organica in
senso federale della Repubblica e dell'approvazione dei nuovi
statuti regionali, appare indispensabile prevedere una
disposizione transitoria che, armonizzando la disciplina
elettorale vigente, consenta l'immediata applicazione del
nuovo principio costituzionale
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