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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65894
DDL5567-0002
Progetto di legge Camera n. 5567 - testo presentato - (DDL13-5567)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5567. TESTIPDL
...C5567.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5567 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Signore Colleghe, Signori Colleghi! - La diffidenza
  verso il regionalismo e una consolidata cultura centralista
  spinsero l'Assemblea costituente ad adottare, per le Regioni a
  statuto ordinario, una soluzione "uniformante" fino a
  disciplinare tutti i fondamentali organi regionali, affidando
  alla normativa ordinaria solo la scelta del sistema
  elettorale.  Nella Costituzione non solo vennero predeterminate
  la struttura della Regione e la ripartizione delle principali
  funzioni tra i suoi organi, ma si definirono gli stessi
  meccanismi di formazione di questi ultimi.
     Le norme costituzionali hanno precisato che il Consiglio
  regionale viene eletto secondo il sistema stabilito con legge
  della Repubblica, demandandosi allo stesso Consiglio il
  compito di nominare la Giunta e il suo Presidente.  Risulta
  così fortemente ridotto il grado di autonomia delle Regioni
  ordinarie relativamente alla forma di governo adottabile, dal
  momento che gli statuti regionali si limitano a disciplinare
  singoli e specifici aspetti delle procedure elettorali.  Il
  timido tentativo di dare stabilità politica ai Consigli
  regionali con il premio di maggioranza e l'indicazione del
  Presidente della Giunta regionale nella persona del capolista
  del listino regionale è stato fatto nei limiti delle norme
  costituzionali, in particolare degli articoli 122 e 126: il
  primo non permette l'elezione diretta del Presidente, mentre
  il secondo disciplina in maniera tassativa i casi di
  scioglimento del Consiglio regionale.  Pertanto, nonostante la
  volontà e i buoni propositi del legislatore, la legge n. 43
  del 1995 a distanza di tre anni dalla sua prima applicazione
  ha già evidenziato i suoi limiti: dopo due anni di legislatura
 
                               Pag. 2
 
  dà la possibilità di cambiare maggioranza, i cosiddetti
  "ribaltoni" resi possibili dall'amovibilità del Presidente
  della Giunta regionale - infatti non è elezione diretta, bensì
  una indicazione politica - e dalla fragilità di alcuni partiti
  politici.
     Ad oggi, possiamo dire che i variegati sistemi elettorali
  finora adottati non hanno dato alcun risultato concreto in
  termini di stabilità della compagine di governo, ad eccezione
  della legge che attualmente disciplina l'elezione dei consigli
  comunali e provinciali, nonché l'elezione diretta del Sindaco
  e del Presidente della Provincia.
     Appare, pertanto, necessario modificare gli articoli 122 e
  126 della Costituzione al fine di garantire, così come avviene
  per i Comuni e le Province, stabilità e governabilità anche ad
  istituzioni così importanti come quelle regionali.
     Infine, in attesa dell'auspicabile revisione organica in
  senso federale della Repubblica e dell'approvazione dei nuovi
  statuti regionali, appare indispensabile prevedere una
  disposizione transitoria che, armonizzando la disciplina
  elettorale vigente, consenta l'immediata applicazione del
  nuovo principio costituzionale
 
DATA=990118 FASCID=DDL13-5567 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5567 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=556700 00 FASCIDC=13DDL5567 SORTNAV=0556700 000 00000 ZZDDLC5567 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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