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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65899
DDL5568-0002
Progetto di legge Camera n. 5568 - testo presentato - (DDL13-5568)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5568. TESTIPDL
...C5568.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5568 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'inquinamento
  acustico aeroportuale provocato da aerei subsonici a reazione
  è guardato con attenzione dal Parlamento europeo, che
  sull'argomento ha emanato molteplici direttive; tra le più
  significative la 83/206/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1983,
  la 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, la 92/14/CEE
  del Consiglio, del 2 marzo 1992, e la 92/97/CEE del Consiglio,
  del 10 novembre 1992.
     Il legislatore europeo e nazionale ha fondato le sue
  deliberazioni su criteri che mirano a tutelare la salute
  pubblica, ma anche gli interessi delle aziende che gestiscono
  il trasporto aereo.
     Allo stato attuale nelle aerostazioni civili comunitarie
  esiste il vincolo dell'esercizio operativo aeroportuale per i
  velivoli subsonici a reazione più rumorosi rientranti nel
  capitolo 1 dell'allegato 16, terza edizione, alla Convenzione
  relativa all'Aviazione civile internazionale (ICAO), stipulata
  a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto
  legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17
  aprile 1956, n. 561.  Gli aeromobili del capitolo 2 non hanno,
  tranne che in Austria, vincoli sino al 1^ aprile dell'anno
  2002.  Per gli aerei subsonici del capitolo 3, i più
  tecnologicamente avanzati, non vi sono limitazioni.
     La presente proposta di legge mira, in considerazione
  dell'alta urbanizzazione delle aree limitrofe al sedime
  aeroportuale dell'aerostazione di Malpensa, a consentire nello
  scalo esclusivamente il decollo e l'atterraggio dei velivoli
  subsonici civili del capitolo 3 di cui all'allegato 16 della
  citata Convenzione.
     Si tratta di recepire il termine del vincolo stabilito
  dalla direttiva 92/14/CEE per i velivoli subsonici a reazione
 
                               Pag. 2
 
  rientranti nel capitolo 2 per i quali l'Unione europea
  raccomanda agli Stati membri un graduale disimpegno nel
  tempo.
     Anticipare la data del 1^ aprile 2002 correggerebbe nella
  sostanza una situazione ambientale e sanitaria divenuta oramai
  insostenibile e ridurrebbe non poco i carichi di inquinamento
  acustico cui sono sottoposti i residenti nelle aree limitrofe
  a Malpensa 2000.  Le manifestazioni pubbliche organizzate sul
  territorio, con le quali si chiede di verificare la
  compatibilità ambientale di Malpensa 2000, fanno registrare la
  presenza significativa della totalità degli amministratori
  locali protesi a restituire ai residenti danneggiati dalle
  emissioni sonore degli aerei una situazione di tutela della
  salute pubblica sin qui ampiamente disattesa.
     Consentire a Malpensa 2000 esclusivamente i movimenti
  degli aviogetti del capitolo 3 significa nella sostanza
  "rimediare" ad un colpevole ritardo culturale dello Stato in
  termini di tutela ambientale e sanitaria, specificatamente
  verso quei cittadini che, vittime delle ricadute negative
  dell'aeroscalo milanese, risultano, per la maggior parte,
  "rei" soltanto di avere le proprie residenze pre-esistenti
  alle attività aeroportuali.
 
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