| Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'inquinamento
acustico aeroportuale provocato da aerei subsonici a reazione
è guardato con attenzione dal Parlamento europeo, che
sull'argomento ha emanato molteplici direttive; tra le più
significative la 83/206/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1983,
la 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, la 92/14/CEE
del Consiglio, del 2 marzo 1992, e la 92/97/CEE del Consiglio,
del 10 novembre 1992.
Il legislatore europeo e nazionale ha fondato le sue
deliberazioni su criteri che mirano a tutelare la salute
pubblica, ma anche gli interessi delle aziende che gestiscono
il trasporto aereo.
Allo stato attuale nelle aerostazioni civili comunitarie
esiste il vincolo dell'esercizio operativo aeroportuale per i
velivoli subsonici a reazione più rumorosi rientranti nel
capitolo 1 dell'allegato 16, terza edizione, alla Convenzione
relativa all'Aviazione civile internazionale (ICAO), stipulata
a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561. Gli aeromobili del capitolo 2 non hanno,
tranne che in Austria, vincoli sino al 1^ aprile dell'anno
2002. Per gli aerei subsonici del capitolo 3, i più
tecnologicamente avanzati, non vi sono limitazioni.
La presente proposta di legge mira, in considerazione
dell'alta urbanizzazione delle aree limitrofe al sedime
aeroportuale dell'aerostazione di Malpensa, a consentire nello
scalo esclusivamente il decollo e l'atterraggio dei velivoli
subsonici civili del capitolo 3 di cui all'allegato 16 della
citata Convenzione.
Si tratta di recepire il termine del vincolo stabilito
dalla direttiva 92/14/CEE per i velivoli subsonici a reazione
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rientranti nel capitolo 2 per i quali l'Unione europea
raccomanda agli Stati membri un graduale disimpegno nel
tempo.
Anticipare la data del 1^ aprile 2002 correggerebbe nella
sostanza una situazione ambientale e sanitaria divenuta oramai
insostenibile e ridurrebbe non poco i carichi di inquinamento
acustico cui sono sottoposti i residenti nelle aree limitrofe
a Malpensa 2000. Le manifestazioni pubbliche organizzate sul
territorio, con le quali si chiede di verificare la
compatibilità ambientale di Malpensa 2000, fanno registrare la
presenza significativa della totalità degli amministratori
locali protesi a restituire ai residenti danneggiati dalle
emissioni sonore degli aerei una situazione di tutela della
salute pubblica sin qui ampiamente disattesa.
Consentire a Malpensa 2000 esclusivamente i movimenti
degli aviogetti del capitolo 3 significa nella sostanza
"rimediare" ad un colpevole ritardo culturale dello Stato in
termini di tutela ambientale e sanitaria, specificatamente
verso quei cittadini che, vittime delle ricadute negative
dell'aeroscalo milanese, risultano, per la maggior parte,
"rei" soltanto di avere le proprie residenze pre-esistenti
alle attività aeroportuali.
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