| (Obiettivi e finalità)
1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle
iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'Anno
2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di
cui al comma 2.
2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le
altre località della provincia di Roma e della regione Lazio
direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano
può essere modificato e integrato anche sulla base delle
relazioni trimestrali di cui al comma 6.
3. Il piano indica per ciascun intervento:
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti
pubblici e le società a intero o prevalente capitale pubblico
beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie, incluse
quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 6, e le
relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari
stanziamenti di bilancio;
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c) i termini entro i quali devono essere
perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;
d) i tempi entro i quali le opere devono essere
completate e rese pienamente funzionali.
4. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al
comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento
principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con
quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri
soggetti.
5. Si applicano agli interventi di cui al presente
decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il
disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, il
piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
6. I soggetti di cui al comma 3, lettera a),
assicurano in maniera coordinata il monitoraggio
permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli
interventi, in conformità ai criteri indicati dalla
commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine
i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la
preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539,
stipulando con la stessa, ove necessario, apposite
convenzioni.
7. I soggetti di cui al comma 3, lettera a),
possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le
funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla
progettazione, al provveditorato regionale delle opere
pubbliche.
8. La commissione stabilisce le modalità per assicurare
la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti
l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica
opinione. La commissione riferisce semestralmente al
Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.
9. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti
l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori
iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle
finalità di cui al comma 1.
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