| (Vincolo operativo dell'esercizio aeroportuale per
velivoli subsonici a reazione).
1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'esercizio
aeroportuale di Malpensa 2000 per i velivoli subsonici civili
a reazione è consentito esclusivamente ad aviogetti che
soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme di cui
all'allegato 16, terza edizione, volume 1, parte II, capitolo
3, annesso alla Convenzione relativa all'Aviazione civile
internazionale (ICAO), stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.
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