Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65903
DDL5569-0002
Progetto di legge Camera n. 5569 - testo presentato - (DDL13-5569)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5569. TESTIPDL
...C5569.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5569 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La consuetudine tutta italiana di
  far esplodere in occasione delle festività natalizie e di fine
  anno "botti", "mortaretti", "tracchi" e simili, determina
  spesso eventi tragici come la menomazione di arti, se non
  addirittura la morte di giovani vite.
     Si tratta di una consuetudine che ha generato un fiorente
  e solido mercato illegale di giocattoli pirici, la produzione
  - abusiva - dei quali è, quasi sempre, nelle mani di persone
  senza scrupoli legate alla criminalità organizzata e non
  dotate di quelle cognizioni tecniche necessarie per la
  produzione di tali oggetti.
     Nonostante manchino stime attendibili sul giro di affari
  prodotto dal commercio abusivo dei giocattoli pirici, è facile
  ritenere - sulla base di dati di comune esperienza - che si
  tratti di migliaia di miliardi di lire inesorabilmente
  sottratte all'erario e sicuramente destinate a finanziare
  altri affari illeciti.
     Si tratta di un fenomeno che, nonostante l'intensa
  attività repressiva delle Forze dell'ordine che registrano
  ogni anno sequestri di quintali di "botti" e di "mortaretti",
  è estremamente difficile controllare.
     Sicuramente la ragione va individuata in una legislazione
  "blanda" che considera la fabbricazione e il commercio abusivi
  di materie esplodenti come reati contravvenzionali.  Ed invero
  la Corte di cassazione, con sentenza del 19 aprile 1996 delle
  sezioni unite, ha accolto la tesi - ormai univoca e
  consolidata - secondo la quale sono da considerare esplosive
  solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che siano idonee a
  provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo o
  dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti
  utilizzate per i cosiddetti "fuochi artificiali", ovvero
  giocattoli pirici, privi di potenza micidiale, vuoi per
  struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione.  Ne
 
                               Pag. 2
 
  consegue, secondo la Cassazione, che sia la fabbricazione, sia
  il commercio abusivo di questi ultimi devono essere
  sanzionati, anziché dalle più gravi sanzioni previste dalla
  legge 2 ottobre 1967, n. 895, dalla contravvenzione di cui
  all'articolo 678 del codice penale.  Tale articolo prevede
  l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda fino a lire
  quattrocentottantamila!
     E' di tutta evidenza che si tratta di una sanzione
  irrisoria e non idonea a fronteggiare un fenomeno di tale
  gravità.
     Con la presente proposta di legge si intende adeguare la
  legislazione alla gravità dei fenomeni criminali sopra
  indicati.  E' previsto infatti non solo un aumento
  considerevole delle sanzioni attualmente contemplate dal
  codice penale in materia, ma anche l'introduzione di una
  ipotesi criminosa specifica punita con la sanzione, anch'essa
  pecuniaria, prevista dalla legge n. 895 del 1967, che, con
  l'articolo 3, è elevata fino a 100 milioni di lire.
 
DATA=990119 FASCID=DDL13-5569 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5569 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=556900 00 FASCIDC=13DDL5569 SORTNAV=0556900 000 00000 ZZDDLC5569 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati