| Onorevoli Colleghi! - La consuetudine tutta italiana di
far esplodere in occasione delle festività natalizie e di fine
anno "botti", "mortaretti", "tracchi" e simili, determina
spesso eventi tragici come la menomazione di arti, se non
addirittura la morte di giovani vite.
Si tratta di una consuetudine che ha generato un fiorente
e solido mercato illegale di giocattoli pirici, la produzione
- abusiva - dei quali è, quasi sempre, nelle mani di persone
senza scrupoli legate alla criminalità organizzata e non
dotate di quelle cognizioni tecniche necessarie per la
produzione di tali oggetti.
Nonostante manchino stime attendibili sul giro di affari
prodotto dal commercio abusivo dei giocattoli pirici, è facile
ritenere - sulla base di dati di comune esperienza - che si
tratti di migliaia di miliardi di lire inesorabilmente
sottratte all'erario e sicuramente destinate a finanziare
altri affari illeciti.
Si tratta di un fenomeno che, nonostante l'intensa
attività repressiva delle Forze dell'ordine che registrano
ogni anno sequestri di quintali di "botti" e di "mortaretti",
è estremamente difficile controllare.
Sicuramente la ragione va individuata in una legislazione
"blanda" che considera la fabbricazione e il commercio abusivi
di materie esplodenti come reati contravvenzionali. Ed invero
la Corte di cassazione, con sentenza del 19 aprile 1996 delle
sezioni unite, ha accolto la tesi - ormai univoca e
consolidata - secondo la quale sono da considerare esplosive
solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che siano idonee a
provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo o
dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti
utilizzate per i cosiddetti "fuochi artificiali", ovvero
giocattoli pirici, privi di potenza micidiale, vuoi per
struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione. Ne
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consegue, secondo la Cassazione, che sia la fabbricazione, sia
il commercio abusivo di questi ultimi devono essere
sanzionati, anziché dalle più gravi sanzioni previste dalla
legge 2 ottobre 1967, n. 895, dalla contravvenzione di cui
all'articolo 678 del codice penale. Tale articolo prevede
l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda fino a lire
quattrocentottantamila!
E' di tutta evidenza che si tratta di una sanzione
irrisoria e non idonea a fronteggiare un fenomeno di tale
gravità.
Con la presente proposta di legge si intende adeguare la
legislazione alla gravità dei fenomeni criminali sopra
indicati. E' previsto infatti non solo un aumento
considerevole delle sanzioni attualmente contemplate dal
codice penale in materia, ma anche l'introduzione di una
ipotesi criminosa specifica punita con la sanzione, anch'essa
pecuniaria, prevista dalla legge n. 895 del 1967, che, con
l'articolo 3, è elevata fino a 100 milioni di lire.
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