| 1. All'articolo 678, primo comma, del codice penale, le
parole: "è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con
l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni
e con la multa fino a lire cinquanta milioni".
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