| 1. L'articolo 679 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 679. - (Omessa denuncia di materie esplodenti). -
Chiunque omette di denunciare alle Autorità che egli
detiene o abita in un luogo in cui si trovano materie
esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili,
pericolose per la loro quantità e qualità, è punito con la
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reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari a lire
quindici milioni.
Le materie, di cui al primo comma, non denunciate, sono
sottoposte a immediato sequestro".
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