| Onorevoli Colleghi! - Dal 1991 la redazione del verbale
delle udienze penali "con la stenotipia o altro strumento
meccanico" (articolo 135 del codice di procedura penale) è
stata assicurata dalle aziende di resocontazione e ha avuto
larga applicazione nei tribunali e nelle preture. I giudici e
gli utenti della giustizia che hanno avuto modo di servirsene
per il loro lavoro hanno apprezzato i vantaggi di questo
moderno metodo di verbalizzazione.
L'attuazione della previsione del legislatore è stata
possibile senza alcun onere per lo Stato: gli imprenditori
della resocontazione, e in modo particolare quelli che
adottano la stenotipia, hanno motivato i giovani
all'apprendimento di questa tecnica e hanno effettuato
investimenti crescenti in ricerca, formazione, tecnologie e
attrezzature.
Tali investimenti sono stati diretti principalmente a:
a) formazione di base e specialistica dei
resocontisti giudiziari;
b) acquisto di tecnologie e di attrezzature per un
servizio efficiente come richiesto dagli utenti finali;
c) creazione di know-how e di esperienza,
che hanno prodotto semplificazione e snellezza nelle
procedure, conoscenza degli aspetti problematici e delle
esigenze delle sedi giudiziarie, scelta dei modelli
organizzativi del lavoro più idonei. Si tratta ovviamente di
progressi riscontrabili soprattutto a livello locale dove il
rapporto di fiducia e la conoscenza delle caratteristiche dei
processi e delle peculiarità delle sedi hanno modo di
esplicare i maggiori effetti positivi.
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Gli investimenti si sono tradotti e si traducono
quotidianamente in un risparmio finanziario netto per
l'Amministrazione della giustizia, la quale mai avrebbe potuto
attuare la previsione del codice di procedura penale in fatto
di "documentazione degli atti processuali penali" senza
l'apporto, spesso ignorato, delle aziende di
resocontazione.
Vi è insomma un indubbio interesse dell'Amministrazione a
far sì che il servizio di resocontazione giudiziaria si svolga
all'interno di procedure e di standard qualificativi ed
economici definiti ed omogenei nel territorio nazionale,
verificabili periodicamente. Infatti, finora la mancanza di
procedure e di parametri certi ha determinato una situazione
molto incoerente, foriera di squilibri e di incongruenze, che
si riflettono negativamente sulla vita delle aziende, specie
le più serie, e producono effetti distorsivi anche sul
servizio all'Amministrazione della giustizia.
La delicatezza della verbalizzazione giudiziaria richiede
alle imprese un costante impegno di risorse umane e
finanziarie, teso a garantire la qualità del servizio, ma
anche ad evitare deprecabili vuoti e carenze.
La durata contrattuale e le procedure di gara per
l'affidamento del servizio di verbalizzazione attualmente
regolamentate dall'articolo 51 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale non sono sempre in
grado di assicurare le migliori prestazioni e la selezione a
livello alto della professionalità. In particolare le aziende
di resocontazione lamentano la mancanza di uno schema di
capitolato o di convenzione in cui siano chiaramente
indicati:
a) gli standard di qualità delle
prestazioni;
b) le condizioni del servizio (tempi di consegna,
tariffe minime e massime);
c) un meccanismo di verifica e di controllo
effettivo e non solo sulla carta, soprattutto riguardo al
personale impiegato dalle imprese, onde evitare abusi quali il
subappalto e il lavoro nero;
d) gli elementi per consentire una vera
valutazione di congruità dell'offerta piuttosto che una mera
convenienza economica.
Non è più sostenibile da parte dell'impresa e della stessa
Amministrazione il rispetto del comma 2 dell'articolo 51 delle
norme di attuazione del codice di procedura penale nella parte
in cui stabilisce che (per la documentazione degli atti) si
stipulano "uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un
periodo non superiore a un anno". Tale norma era stata
introdotta dal legislatore nella ipotesi di assumere personale
specialistico a tempo determinato, una soluzione che nel tempo
si è rivelata impraticabile. Invece, considerato che il
servizio è stato e viene svolto completamente da soggetti
esterni all'Amministrazione, con gli evidenti vantaggi di cui
si è detto, quella disposizione appare del tutto incongrua: la
provvisorietà del contratto, infatti, favorisce l'avvicendarsi
di soggetti operatori con la conseguenza di impoverire anziché
arricchire il settore, impedisce il consolidarsi della qualità
del servizio, e scoraggia gli investimenti e la formazione del
personale.
La contrattualistica trimestrale attualmente prevista
dalle norme di attuazione del codice di procedura penale,
all'articolo 51, deve essere modificata perché:
1) il periodo di tre mesi è un periodo estremamente
breve sia per l'operatore che per l'Amministrazione che deve
gestire il contratto. A fronte del rischio di un lavoro a
breve periodo l'imprenditore singolo cerca di trovare
soluzioni alternative e non può investire a fondo.
L'imprenditore azienda deve trovare la massima forma di
flessibilità nell'uso del fattore lavoro, non potendo
garantire una continuità lavorativa ai propri dipendenti. E'
altresì da considerare che spesso il trimestre coincide con il
periodo di aggiornamento feriale dell'attività giudiziaria
(metà luglio-metà settembre nonché 15 dicembre-15 gennaio) il
che riduce ulteriormente la vera attività lavorativa;
2) l'imprenditore non può, a fronte di quanto indicato
al numero 1), realizzare attività alternative dovendo
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garantire al servizio la presenza continuativa degli operatori
indicati in contratto e quindi dovrebbe di fatto scaricare
sull'Amministrazione giudiziaria l'intero costo del lavoro,
non essendo consentite forme alternative di flessibilità
(rapporto coordinato e continuativo in alternativa al lavoro
subordinato) o forme di assunzione a tempo determinato di
brevissima durata e rinnovabili per più periodi;
3) la formula della trimestralità è molto onerosa anche
per l'Amministrazione in termini di gestione (stipula del
contratto, stipula dei rinnovi, autorizzazioni dalle corti
d'appello), fattori tutti che distraggono dalla reale gestione
contrattuale (controllo degli adempimenti - gestione del
budget di spesa);
4) la precarietà della trimestralità (anche se spesso
superata dal rinnovo automatico alle scadenze fino al primo
anno) di fatto crea una non completa visibilità sulle
condizioni contrattuali previste, che risultano in pratica
superate prima ancora che sia stato possibile un attento
monitoraggio delle prestazioni, che rimangono affidate alla
buona volontà degli operatori;
5) la precarietà del rapporto rende assai rischioso, se
non impossibile, per l'imprenditore, ogni ulteriore
investimento inteso a rinnovare le attrezzature e a formare e
qualificare il personale;
6) in tempi di "lavori socialmente utili" si impedisce
invece il consolidarsi di un "vero" posto di lavoro,
"veramente" utile per almeno 2.500 unità lavorative, tutte
giovani, e senza alcun obbligo nei loro confronti da parte
dell'Amministrazione.
Deve essere anche prevista una procedura alternativa al
cosiddetto "parere di congruità" dell'ufficio tecnico erariale
(UTE), perché gli UTE non dispongono di informazioni tali da
valutare correttamente la congruità del costo di una
prestazione complessa quale quella della verbalizzazione di
una udienza penale, sulla quale incidono molteplici fattori,
quali:
a) la formazione del personale, la cui durata deve
essere valutata in due-tre anni e il cui costo grava
unicamente sulle aziende (mancano scuole pubbliche che formano
stenotipisti o trascrittori);
b) il costo elevato delle attrezzature
informatiche (macchine per stenotipia, registratori,
computer, stampanti);
c) i tempi di attesa delle udienze durante i quali
non vi è "produzione", mentre il compenso è commisurato alle
pagine dei verbali prodotti;
d) il costo del personale, che è presente per
un'intera settimana, per un intero mese, per un intero anno,
mentre le udienze in genere sono concentrate in due-tre giorni
settimanali e la celebrazione dei processi risente delle
vacanze estive (due mesi) e di quelle natalizie, oltre che dei
frequenti scioperi degli avvocati o dei funzionari;
e) l'assistenza tecnica, la manutenzione e il
rinnovo delle apparecchiature;
f) i costi diretti per i materiali di consumo e
quelli indiretti aziendali;
g) la qualità di un prodotto atipico, praticamente
immateriale, non facilmente comparabile e certamente non
pronto sul mercato per essere valutato e acquistato a peso.
Per le suesposte ragioni ed altre ancora, molti UTE
rifiutano di esprimersi sulle offerte, restituendo le pratiche
senza parere agli uffici, considerando tale richiesta di
parere esorbitante rispetto alle competenze previste dalla
legge.
Di fatto il visto di congruità dell'UTE, quando è
espresso, si limita al semplice vaglio delle condizioni
economiche, apponendo sistematicamente il visto a favore del
prezzo minore. Parere questo di sola e mera convenienza
economica, che testimonia anche l'inutilità del ricorso
all'UTE. Tale prassi ha consentito lo scatenarsi di un
comportamento anomalo sia da parte delle aziende, che di fatto
possono accaparrarsi un controllo sulla base di una quotazione
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ridotta in spregio ad altre condizioni importanti per
assicurare il servizio (disponibilità del personale di
adeguata qualificazione, numero di addetti in grado di coprire
le esigenze anche in momenti di punta o di gestione del
personale quali malattie, maternità, turn over,
eccetera).
Nella sostanza si crea una situazione di irresponsabilità
(i diretti interessati al servizio, autorità giudicanti, non
possono di fatto esprimere pareri di merito e devono
accontentarsi di quello che "passa", qualunque sia la qualità
della prestazione): gli UTE dichiarano che la valutazione da
loro espressa può anche essere disattesa, ma di fatto non lo è
in quanto il funzionario dell'UTE dichiara di non avere altri
elementi di valutazione che il prezzo ed i funzionari della
Giustizia non sono in grado o preferiscono non fare
valutazioni in contrasto.
Con la presente proposta di legge si intende venire
incontro alle esigenze manifestate dalle imprese del settore
perseguendo, nello stesso tempo, l'interesse
dell'Amministrazione giudiziaria.
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