| 1. Il comma 2 dell'articolo 51 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente:
" 2. Al fine indicato nel comma 1 il capo
dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più
contratti della durata di ventiquattro mesi, prorogabili una
sola volta e comunque per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi, con imprese di servizi specialistici,
aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio
giudiziario medesimo".
2. Il comma 3 dell'articolo 51 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente:
" 3. Ai contratti si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di
appalti di servizi, anche in caso di contratti di importo
inferiore alla soglia di applicazione".
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