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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65913
DDL5571-0002
Progetto di legge Camera n. 5571 - testo presentato - (DDL13-5571)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5571. TESTIPDL
...C5571.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5571 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 1993, n.
  560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica" dispone una serie di misure
  che intendono promuovere a condizioni di particolare favore
  l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
  acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con
  concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti
  pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai
  contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1983,
  e successive modificazioni, da enti pubblici territoriali,
  nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai loro
  consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
  regionale.
     La legge n. 560 del 1993 si applica anche ad una serie di
  alloggi di proprietà delle ex aziende di Stato, a quelle non
  di servizio della società Ferrovie dello Stato Spa, ad alloggi
  acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge n. 841
  del 1950, agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già
  di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
     La  ratio  della legge n. 560 del 1993 è chiaramente
  definita dal comma 5 dell'articolo 1 della stessa, che
  stabilisce che "L'alienazione di alloggi da edilizia
 
                               Pag. 2
 
  residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la
  realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale
  settore".
     La legge n. 560 del 1993 sancisce comunque che per gli
  assegnatari o loro familiari conviventi che possiedono
  determinati requisiti specificati dalla legge siano stabilite
  condizioni di particolare favore relative alle modalità e alla
  determinazione del pagamento per l'acquisto dei citati
  alloggi.
     L'articolo 1, comma 3, della stessa legge stabilisce che
  siano esclusi dalle norme della legge gli alloggi "soggetti ai
  vincoli di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
  successive modificazioni".  La legge n. 1089 del 1939
  stabilisce particolari misure di tutela per una serie di beni
  mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico,
  archeologico o etnografico, comprese le opere la cui
  esecuzione risalga ad un periodo superiore a cinquanta anni.
  In questo senso risultano vincolabili per esempio tutti gli
  alloggi costruiti precedentemente al 31 dicembre 1948.  Ciò ha
  finito in molti casi per determinare situazioni nelle quali
  nel medesimo condominio una serie di alloggi sono stati
  alienati precedentemente alla data di entrata in vigore della
  legge n. 560 del 1993 e altri invece sono incappati nei
  vincoli della medesima legge.
     Sia chiaro, gli enti gestori non sono inibiti ad alienare
  gli alloggi che rientrano nella sopracitata fattispecie, ma è
  certo che non possono in questi casi applicare le particolari
  condizioni previste dalla legge n. 560 del 1993.  Ciò determina
  una situazione di evidente incongruità che non ha niente a che
  vedere con le sacrosante esigenze di tutela del patrimonio
  artistico e culturale del Paese.  Si deve per di più precisare
  che la presente proposta di legge riguarda solamente gli
  alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad
  abitazione civile e non altri beni culturali, artistici e
  monumentali.
     Per porre fine a questa situazione ostativa che frustra le
  legittime aspettative degli assegnatari si prevede una
  modifica all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, con la
  previsione di una aggiunta e una specificazione allo stesso
  articolo, che stabilisce un'eccezione per gli alloggi che, sia
  pure rientrando nella fattispecie prevista dalla legge n. 1089
  del 1939, siano ricompresi nei piani di vendita proposti dagli
  enti gestori ed approvati dalle regioni.
     La presente proposta di legge si compone quindi del solo
  articolo 1, che reca la modifica dell'articolo 1, comma 3,
  della legge n. 560 del 1993.
 
DATA=990119 FASCID=DDL13-5571 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5571 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=557100 00 FASCIDC=13DDL5571 SORTNAV=0557100 000 00000 ZZDDLC5571 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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