| 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale,
con voto diretto, libero e segreto, secondo i criteri
stabiliti ai commi 2 e 3.
2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito dei collegi
elettorali, uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi
sono attribuiti. nell'ambito delle circoscrizioni elettorali
regionali o interregionali di cui alla tabella A allegata alla
presente legge con il metodo della ripartizione proporzionale
tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione
dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale.
All'assegnazione di tali seggi concorrono solo i partiti o le
liste fra loro collegate che abbiano superato il 5 per cento
dei voti validamente espressi nell'intero territorio
nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno tre
collegi uninominali.
3. Il collegamento è operato indicando un comune programma
di governo ed un unico candidato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
4. I partiti o le liste che votano la fiducia, o, comunque
consentono la formazione, di governi diversi da quello formato
dopo le elezioni sono esclusi da ogni forma di pubblico
finanziamento e non possono presentarsi con gli stessi simboli
e contrassegni nelle successive tornate elettorali. E' fatto
salvo solo il caso eccezionale di governi di unità nazionale
che hanno la fiducia dei due terzi del Parlamento.
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