| 1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o
interregionali di cui alla tabella A allegata alla presente
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legge sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi
assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2
dell'articolo 3.
2. La ripartizione del territorio circoscrizionale nei
collegi viene effettuata con il procedimento di cui
all'articolo 3 e sulla base dei criteri ivi indicati.
3. La elezione nel collegio Valle d'Aosta è disciplinata
dalle norme contenute nel titolo VI del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni.
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