| 1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle
singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A
allegata alla presente legge, è effettuata, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei
dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al
decreto di convocazione dei comizi.
2. Lo stesso decreto di cui al comma 1, deve indicare,
altresì, il numero dei seggi da assegnare nei collegi
uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tale
fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da
eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla
popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di
lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla
differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi
uninominali, individuato ai sensi del comma 2, e il numero
complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola
circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.
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