| 1. Presso le corti d'appello dei capoluoghi indicati nella
tabella A allegata alla presente legge, sono costituiti, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi, gli uffici centrali circoscrizionali, ciascuno
composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, scelti dal presidente della corte d'appello.
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