| 1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 14 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono
presentare candidature individuali nei collegi uninominali o
liste circoscrizionali di candidati, devono depositare, presso
il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale
dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei
singoli collegi e le liste medesime nelle singole
circoscrizioni".
| |