| 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il
Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati
devono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno
supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il
deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale,
delle candidature individuali nei collegi delle
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circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi
documenti.
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