| 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere
presentate all'ufficio centrale circoscrizionale, secondo le
modalità prescritte dall'articolo 20 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e non
più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del
collegio; se presentate da un partito o gruppo politico
organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui ai
numeri 4) e 5) del primo comma dell'articolo 24 del citato
testo unico, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 14
della presente legge.
2. Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o
gruppo politico organizzato, l'effettuazione del deposito
della dichiarazione sottoscritta, e dei relativi documenti, al
rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, deve essere
compiuta dal primo sottoscrittore della medesima.
3. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i
cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma
dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
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