| 1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono
essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000
elettori iscritti nelle liste elettorali della
circoscrizione.
2. I nomi dei candidati devono essere elencati e
contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine
di precedenza.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati
non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da
eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della
Pag. 12
circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di
nascita dei singoli candidati.
4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei
collegi uninominali della circoscrizione.
| |