| 1. Le candidature individuali nei collegi uninominali e le
liste dei candidati nell'ambito delle circoscrizioni
elettorali devono essere presentate, per ciascuna
circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello dei
capoluoghi indicati nella tabella A allegata alla presente
legge, dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del
cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione; a
tale scopo, per il periodo suddetto la cancelleria della corte
d'appello rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le candidature
individuali e le liste circoscrizionali devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le
dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste
medesime. Tali dichiarazioni devono essere corredate dei
certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni,
ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino
l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio o della
circoscrizione.
2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una
candidatura in un collegio o più di lista circoscrizionale.
3. La dichiarazione di presentazione della lista
circoscrizionale dei candidati deve contenere, infine,
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l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti,
autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. I candidati nei collegi
uninominali, che non siano proposti da un partito che abbia
presentato una propria lista ammessa nella circoscrizione,
hanno diritto a indicare un proprio delegato effettivo ed uno
supplente.
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