| 1. La cancelleria della corte d'appello circoscrizionale
accerta l'identità personale del depositante e ne fa esplicita
menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è
consegnata immediatamente al presentatore.
2. Nel medesimo verbale di cui al comma 1, oltre alla
indicazione della candidatura individuale o della lista
circoscrizionale presentata e delle designazioni dei delegati,
è annotato per ciascun collegio il numero d'ordine progressivo
attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura
individuale secondo l'ordine di presentazione della relativa
lista o, se la candidatura in questione non è collegata ad
alcuna lista, della candidatura stessa.
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