| 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque
giorni dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle candidature individuali e delle liste
circoscrizionali:
a) ricusa le candidature individuali o le liste
circoscrizionali presentate da persone diverse da quelle
individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 17 e
18- bis del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni;
b) ricusa le liste contraddistinte con
contrassegno non depositato presso il Ministero
dell'interno;
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c) verifica se le candidature individuali e le
liste circoscrizionali siano state presentate nei termini e
siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in
caso negativo dichiara non valide le candidature e le liste
che non corrispondano a tali condizioni;
d) verifica se le liste comprendano un numero di
candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei
deputati assegnati alla circoscrizione elettorale; in caso
contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide, e, nella
seconda, le riduce al limite prescritto cancellando dalle
stesse gli ultimi nomi;
e) ricusa le candidature individuali di quei
candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di
quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il
venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, e
di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato
di nascita, o documento equipollente, o il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
Repubblica. Se si tratta di candidature inserite in una lista
circoscrizionale, si limita a cancellare i relativi nominativi
dalle liste in questione;
f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi
in altra lista già presentata nella circoscrizione;
g) ricusa le liste che non rispondano al requisito
di cui al comma 4 dell'articolo 18 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361.
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