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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65932
DDL5573-0015
Progetto di legge Camera n. 5573 - testo presentato - (DDL13-5573)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5573. TESTIPDL
...C5573.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5573 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque
  giorni dalla scadenza del termine stabilito per la
  presentazione delle candidature individuali e delle liste
  circoscrizionali:
         a)  ricusa le candidature individuali o le liste
  circoscrizionali presentate da persone diverse da quelle
  individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 17 e
  18- bis  del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni;
         b)  ricusa le liste contraddistinte con
  contrassegno non depositato presso il Ministero
  dell'interno;
 
                              Pag. 14
 
         c)  verifica se le candidature individuali e le
  liste circoscrizionali siano state presentate nei termini e
  siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in
  caso negativo dichiara non valide le candidature e le liste
  che non corrispondano a tali condizioni;
         d)  verifica se le liste comprendano un numero di
  candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei
  deputati assegnati alla circoscrizione elettorale; in caso
  contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide, e, nella
  seconda, le riduce al limite prescritto cancellando dalle
  stesse gli ultimi nomi;
         e)  ricusa le candidature individuali di quei
  candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di
  quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il
  venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, e
  di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato
  di nascita, o documento equipollente, o il certificato di
  iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
  Repubblica.  Se si tratta di candidature inserite in una lista
  circoscrizionale, si limita a cancellare i relativi nominativi
  dalle liste in questione;
         f)  cancella i nomi dei candidati di lista compresi
  in altra lista già presentata nella circoscrizione;
         g)  ricusa le liste che non rispondano al requisito
  di cui al comma 4 dell'articolo 18 del testo unico approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
  361.
 
DATA=990120 FASCID=DDL13-5573 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5573 TOTPAG=0021 TOTDOC=0027 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=023 PAGFIN=0014 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=557300 00 FASCIDC=13DDL5573 SORTNAV=0557300 000 00000 ZZDDLC5573 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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