| 1. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 24 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai
seguenti:
" 1) assegna un numero a ciascuna candidatura
individuale ammessa, secondo l'ordine di presentazione della
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relativa lista, o, se la candidatura individuale non è
collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa;
2) assegna un numero ai singoli candidati di
ciascuna lista circoscrizionale ammessa secondo l'ordine in
cui vi sono iscritti".
2. I numeri 4) e 5) del primo comma dell'articolo 24 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai
seguenti:
" 4) trasmette immediatamente alle prefetture dei
capoluoghi di regione compresi nell'ambito della
circoscrizione, le candidature definitive di ogni collegio con
i relativi contrassegni di lista, per la stampa delle schede
di votazione e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo delle prefetture dei
capoluoghi di regione compresi nell'ambito della
circoscrizione: alla stampa per ciascun collegio, del
manifesto con il nominativo dei candidati, relativo
contrassegno di lista e numero d'ordine; alla stampa del
manifesto riproducente le liste circoscrizionali e relativo
contrassegno. I manifesti in questione sono trasmessi ai
Sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Due
copie di ciascun manifesto riproducente le liste
circoscrizionali e relativo contrassegno devono essere
consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di
sezione per l'affissione nella sala di votazione".
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