| 1. Le schede per le elezioni sono di carta consistente, di
tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono
fornite a cura del Ministero dell'interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle
B e C allegate al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati ed,
eventualmente, i relativi contrassegni di lista, secondo il
numero progressivo di cui all'articolo 24, primo comma, numero
1), del medesimo testo unico, come sostituito dall'articolo
14, comma 1, della presente legge.
2. Il secondo comma all'articolo 31 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è abrogato.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ed in base ai princìpi e criteri direttivi in essa
stabiliti, i decreti di modificazione delle tabelle B e C
allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
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