| 1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal
seguente: "L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi
tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare
tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo
che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed
un altro sul contrassegno corrispondente alla lista
prescelta".
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