| 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell'articolo
68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
sono sostituiti dal seguente: "Questi enuncia ad alta voce il
nome del candidato e, ove occorra, il contrassegno della
lista; passa, poi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale,
insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di
ciascun candidato e di ciascuna lista. Il segretario proclama
ad alta voce i voti individuali e quelli di lista".
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