| 1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
" 2) decide in via provvisoria sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare
il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti
contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio
centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo
comma dell'articolo 76".
2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"I voti contestati devono essere raggruppati a seconda
dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente
descritti".
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