| 1. L'ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni
collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra
individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti
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ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del
collegio.
2. In conformità ai risultati accertati ai sensi del comma
1, l'ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni
collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
voti individuali, e ne comunica nominativo all'Ufficio
centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il
candidato più anziano di età.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra
elettorale di ogni lista e la comunica all'ufficio centrale
nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei
voti di lista, ottenuti da ciascuna lista nelle singole
sezioni della circoscrizione.
4. Alla assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo
i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il
medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto almeno 2
milioni di voti di lista validi espressi nell'intero
territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in
almeno tre collegi.
5. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli uffici
centrali circoscrizionale la comunicazione di cui al comma 3,
accerta quali liste abbiano ottenuto il quorum indicato
al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone
comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
6. Dopo l'articolo 77 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
è inserito il seguente:
"Art. 77- bis. - 1. L'ufficio centrale
circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui
all'articolo 77:
a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati
alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al
numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o
un gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai
sensi dell'articolo 77, che abbiano ottenuto il maggior numero
di voti individuali in uno dei collegi della
circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le
liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali,
operando nel modo seguente: 1) divide ciascuna cifra
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elettorale per successivi numeri positivi interni, a partire
dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da
eleggere; 2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria
decrescente; 3) attribuisce i seggi alle liste in
corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente
l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la
minore cifra elettorale;
c) sottrae dal numero dei seggi stabilito da
ciascuna lista ai sensi della lettera b) il numero dei
seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo
contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione
elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati,
nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna
lista.
2. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai
candidati presentati con il medesimo contrassegno superano il
numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione,
alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'Ufficio
circoscrizionale stabilisce per i medesimi candidati una
graduatoria decrescente, ottenuta dividendo, per ciascuno di
essi, la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero
totale dei voti espressi nel collegio".
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