| 1. Terminate le operazioni di cui all'articolo
77- bis del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto
dal comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, in
conformità dei risultati accertati, il presidente dell'ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza
di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel
collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi
dell'articolo 77, primo comma, numero 1), del medesimo testo
unico. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 77- bis
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, proclama eletti i candidati
nell'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi della
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medesima disposizione, fino a coprire tutti i seggi assegnati
alla lista nella circoscrizione.
2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale
proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai
quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi
dell'articolo 77- bis del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
introdotto dall'articolo 21, comma 6, della presente legge, i
candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito.
Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi
uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i
candidati che li seguono nell'ordine di lista.
3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono
i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo
l'ordine della graduatoria di quoziente.
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