| 1. Il comma 1 dell'articolo 86 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, è sostituito dal seguente:
" 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che,
nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima".
2. Il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, è abrogato.
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