| 1. Il personale militare e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, in servizio permanente o in ferma
volontaria, divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato per ferite, lesioni o infermità, anche
non dipendenti da cause di servizio, può transitare, a
domanda, in adeguate qualifiche dei ruoli del personale civile
delle amministrazioni dello Stato.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata
alla amministrazione di appartenenza, entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio di inidoneità al
servizio militare incondizionato, indicando l'amministrazione
nei cui ruoli si intende preferibilmente ottenere il
trasferimento, nonché la sede.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
personale militare in servizio obbligatorio di leva.
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