| 1. Il giudizio di inidoneità di cui all'articolo 1, comma
2, è espresso dalle commissioni mediche di cui all'articolo
165 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, le quali giudicano, altresì circa la possibilità di un
ulteriore impiego dell'interessato in qualità di dipendente
civile dello Stato, fornendo adeguate indicazioni al
riguardo.
2. Qualora i giudizi delle commissioni di cui al comma 1
non siano accettati in tutto o in parte dall'interessato, la
determinazione definitiva è emessa dalle commissioni mediche
di seconda istanza previste dalla legge 11 marzo 1926, n.
416.
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