| 1. Presso le amministrazioni di appartenenza, per il
personale militare di cui all'articolo 1 è istituita una
commissione la quale, tenuto conto del giudizio e delle
indicazioni delle commissioni mediche di cui all'articolo 2,
nonché dei precedenti professionali dell'interessato, esprime
il proprio parere in ordine ai servizi nei quali il medesimo
può essere utilizzato come dipendente civile.
2. I criteri per la composizione e la nomina della
commissione di cui al comma 1, della quale deve sempre far
parte un ufficiale medico, sono stabiliti con decreto del
Ministro competente.
3. La commissione di cui al comma 1, ai fini della
formulazione dei suoi pareri, può avvalersi della consulenza
di organismi o di professionisti anche estranei
all'amministrazione; può, altresì, sottoporre l'interessato ad
accertamento psico-tecnico ed a una prova teorico-pratica,
osservando le modalità fissate con il decreto di cui al comma
2.
4. Qualora l'interessato abbia richiesto il transito ad
altra amministrazione statale, il Ministro competente provvede
al tempestivo inoltro della sua domanda a quest'ultima,
unitamente al parere di cui al comma 1. L'amministrazione
ricevente ha comunque facoltà di disporre un nuovo
accertamento psico-tecnico e una prova teorico-pratica,
secondo le modalità fissate con decreto del Ministro
competente.
5. Durante gli accertamenti di cui ai commi 3 e 4 il
personale interessato puo farsi assistere, a proprie spese, da
un medico di fiducia.
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