| 1. Il transito nel nuovo ruolo non comporta modifiche alle
dotazioni organiche.
2. Il transito avviene con inquadramento in soprannumero,
assorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa
del personale interessato, in una qualifica adeguata al grado
rivestito all'atto della cessazione dal servizio militare,
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conservando nella qualifica ricoperta l'anzianità di servizio
complessivamente maturata e la posizione economica acquisita
nel ruolo di provenienza, se più favorevole.
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