| 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di collocamento in congedo per inidoneità
fisica al servizio incondizionato, il personale trasferito nei
ruoli delle amministrazioni civili è considerato, per il
periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio
militare e quella di decorrenza del trasferimento, in una
speciale posizione di aspettativa con diritto al complessivo
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trattamento economico in godimento all'atto della cessazione
dal servizio militare.
2. Nel caso di rigetto della domanda, il trattamento
economico previsto dal comma 1 compete soltanto per il periodo
di tempo previsto dalle disposizioni vigenti nei rispettivi
ordinamenti.
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