| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
rivolta a superare le problematiche che nel corso del periodo
di vigenza della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante
"Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", sono
insorte e che hanno costituito un freno allo sviluppo del
piano di recupero fisico, ambientale e socio-economico della
città e della sua laguna.
Nella presente proposta di legge conserva rilievo
fondamentale la salvaguardia della città dalle acque alte che
del resto ha suggerito e, per certi versi, imposto al
legislatore di introdurre nell'ordinamento una
regolamentazione speciale per Venezia (articolo 2). Del resto,
il fenomeno degli allagamenti del centro storico cittadino è
sempre più frequente ed ha assunto proporzioni qualitative e
quantitative intollerabili ed obiettivamente incompatibili con
la sicurezza della città e con il suo sviluppo
socio-economico. Dopo circa trent'anni di studi,
sperimentazioni e progettazioni, si è finalmente pervenuti ad
una certezza incontrovertibile che è emersa dal parere dei
cinque esperti internazionali nominati dal Governo per
valutare il progetto del sistema di opere da realizzare alle
tre bocche di porto redatto dal concessionario dello Stato:
Venezia può essere adeguatamente salvaguardata solo mediante
la realizzazione degli interventi di regolarizzazione delle
maree. A tale giudizio tecnico che esclude, peraltro, che
l'opera possa presentare negatività evidenti per l'ecosistema
lagunare, devono essere subordinate le diverse valutazioni
politiche. Non si tratta più, infatti, di disquisire in merito
a quali opere siano da realizzare tra più interventi
alternativi.
Infatti, è ormai chiarito che solo la regolazione
dell'afflusso delle maree mediante gli interventi alle bocche
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di porto assicurerà l'obiettivo di legge: la salvaguardia di
Venezia. La proposta di legge non si limita a confermare
l'esigenza di provvedere alla difesa della città dalle acque
alte, ma individua altre urgenti priorità nella manutenzione
urbana (articoli 6 e 13) e nel disinquinamento della laguna
(articoli 5 e 16), di fatto ponendosi nell'alveo delle istanze
emerse nel corso degli ultimi anni e del parere reso dagli
stessi esperti internazionali. Ma quello che qualifica
ulteriormente la presente proposta di legge è l'attenzione che
nessun provvedimento fino ad oggi ha riservato agli esperti
socio-economici (articoli 8, 9, 10 e 11).
Infatti, superando l'antica impostazione per cui il
legislatore ha consentito di realizzare interventi di tipo
abitativo (che, di fatto, non hanno garantito alcun effetto in
termini di conservazione e di recupero della residenza), si
sono introdotti princìpi normativi volti ad incentivare
l'imprenditoria ad investire nella città. E' infatti
convincimento, alla luce dei risultati negativi della vigente
legislazione speciale, che i livelli residenziali possano
essere ricuperati solo attraverso la combinazione di due
azioni: quella volta a sviluppare il patrimonio immobiliare
adibito ad usi abitativi e quella rivolta allo sviluppo
economico, cui potrà seguire lo sviluppo dell'occupazione. In
tale quadro è stata dedicata attenzione anche al complesso
immobiliare dell'Arsenale (articolo 7) attraverso il ricupero
del quale sarà possibile agevolare investimenti privati che
potrebbero portare, se sostenuti da una politica di
defiscalizzazione prevista dalla legge, un considerevole
aumento dei livelli occupazionali.
Ulteriore attenzione è stata riservata al porto di Venezia
(articolo 24) e all'esigenza di prefigurare un'ipotesi di
sviluppo che tenga conto della necessità di procedere al
progressivo allontanamento del traffico petrolifero. La
consapevolezza di dover tener conto della suddetta esigenza,
deriva non solo dall'attenzione che deve essere riservata
all'ambiente lagunare, ma anche dalla considerazione che
devono essere verificati strumenti di sviluppo alternativi
agli attuali, atteso che gli occupati di Porto Marghera sono
in costante diminuzione, come del resto in tutte le aree
industriali del Paese.
Nel quadro dello sviluppo socio-economico, è stato
previsto l'approfondimento di un sistema di trasporti, anche
attraverso un sistema metropolitano lagunare e sub
lagunare, che, inserendosi nell'ambito del sistema
metropolitano ferroviario regionale, sia in grado di rendere
Venezia quale realtà integrata con il sistema economico veneto
(articoli 5 e 17).
E' chiaro che in tale quadro particolare attenzione è
stata riservata alle attività di recupero e risanamento delle
aree inquinate di Porto Marghera (articoli 5 e 16).
Tutte le amministrazioni saranno chiamate, in virtù della
legge, a redigere dei programmi di intervento idonei a
rappresentare le necessità realizzative ed i conseguenti
fabbisogni finanziari, in guisa che gli impegni possano essere
previsti sino all'ultimazione degli interventi (articoli 12,
14, 15, 16 e 17), nonché ad opere in modo coordinato mediante
accordi di programma per singole categorie di intervento
caratterizzate dall'interconnessione della attività (articolo
20). Per risolvere le problematiche connesse al flusso
finanziario la legge impegna lo Stato ad assicurare
stanziamenti costanti annuali (articolo 28). Inoltre, è stato
riformato il Comitato interministeriale che presiederà
all'intera azione di salvaguardia, prevedendo che ne facciano
parte il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e quello del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. E' prevista, inoltre, l'istituzione
di una segreteria tecnica che dovrà supportare il Comitato
nella fase di attuazione delle attività. E' stata altresì,
rivista e aggiornata nella composizione e nelle funzioni la
Commissione per la salvaguardia di Venezia (articolo 30).
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