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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65960
DDL5576-0002
Progetto di legge Camera n. 5576 - testo presentato - (DDL13-5576)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5576. TESTIPDL
...C5576.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5576 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
  rivolta a superare le problematiche che nel corso del periodo
  di vigenza della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante
  "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", sono
  insorte e che hanno costituito un freno allo sviluppo del
  piano di recupero fisico, ambientale e socio-economico della
  città e della sua laguna.
     Nella presente proposta di legge conserva rilievo
  fondamentale la salvaguardia della città dalle acque alte che
  del resto ha suggerito e, per certi versi, imposto al
  legislatore di introdurre nell'ordinamento una
  regolamentazione speciale per Venezia (articolo 2).  Del resto,
  il fenomeno degli allagamenti del centro storico cittadino è
  sempre più frequente ed ha assunto proporzioni qualitative e
  quantitative intollerabili ed obiettivamente incompatibili con
  la sicurezza della città e con il suo sviluppo
  socio-economico.  Dopo circa trent'anni di studi,
  sperimentazioni e progettazioni, si è finalmente pervenuti ad
  una certezza incontrovertibile che è emersa dal parere dei
  cinque esperti internazionali nominati dal Governo per
  valutare il progetto del sistema di opere da realizzare alle
  tre bocche di porto redatto dal concessionario dello Stato:
  Venezia può essere adeguatamente salvaguardata solo mediante
  la realizzazione degli interventi di regolarizzazione delle
  maree.  A tale giudizio tecnico che esclude, peraltro, che
  l'opera possa presentare negatività evidenti per l'ecosistema
  lagunare, devono essere subordinate le diverse valutazioni
  politiche.  Non si tratta più, infatti, di disquisire in merito
  a quali opere siano da realizzare tra più interventi
  alternativi.
     Infatti, è ormai chiarito che solo la regolazione
  dell'afflusso delle maree mediante gli interventi alle bocche
 
                               Pag. 2
 
  di porto assicurerà l'obiettivo di legge: la salvaguardia di
  Venezia.  La proposta di legge non si limita a confermare
  l'esigenza di provvedere alla difesa della città dalle acque
  alte, ma individua altre urgenti priorità nella manutenzione
  urbana (articoli 6 e 13) e nel disinquinamento della laguna
  (articoli 5 e 16), di fatto ponendosi nell'alveo delle istanze
  emerse nel corso degli ultimi anni e del parere reso dagli
  stessi esperti internazionali.  Ma quello che qualifica
  ulteriormente la presente proposta di legge è l'attenzione che
  nessun provvedimento fino ad oggi ha riservato agli esperti
  socio-economici (articoli 8, 9, 10 e 11).
     Infatti, superando l'antica impostazione per cui il
  legislatore ha consentito di realizzare interventi di tipo
  abitativo (che, di fatto, non hanno garantito alcun effetto in
  termini di conservazione e di recupero della residenza), si
  sono introdotti princìpi normativi volti ad incentivare
  l'imprenditoria ad investire nella città.  E' infatti
  convincimento, alla luce dei risultati negativi della vigente
  legislazione speciale, che i livelli residenziali possano
  essere ricuperati solo attraverso la combinazione di due
  azioni: quella volta a sviluppare il patrimonio immobiliare
  adibito ad usi abitativi e quella rivolta allo sviluppo
  economico, cui potrà seguire lo sviluppo dell'occupazione.  In
  tale quadro è stata dedicata attenzione anche al complesso
  immobiliare dell'Arsenale (articolo 7) attraverso il ricupero
  del quale sarà possibile agevolare investimenti privati che
  potrebbero portare, se sostenuti da una politica di
  defiscalizzazione prevista dalla legge, un considerevole
  aumento dei livelli occupazionali.
     Ulteriore attenzione è stata riservata al porto di Venezia
  (articolo 24) e all'esigenza di prefigurare un'ipotesi di
  sviluppo che tenga conto della necessità di procedere al
  progressivo allontanamento del traffico petrolifero.  La
  consapevolezza di dover tener conto della suddetta esigenza,
  deriva non solo dall'attenzione che deve essere riservata
  all'ambiente lagunare, ma anche dalla considerazione che
  devono essere verificati strumenti di sviluppo alternativi
  agli attuali, atteso che gli occupati di Porto Marghera sono
  in costante diminuzione, come del resto in tutte le aree
  industriali del Paese.
     Nel quadro dello sviluppo socio-economico, è stato
  previsto l'approfondimento di un sistema di trasporti, anche
  attraverso un sistema metropolitano lagunare e  sub
  lagunare, che, inserendosi nell'ambito del sistema
  metropolitano ferroviario regionale, sia in grado di rendere
  Venezia quale realtà integrata con il sistema economico veneto
  (articoli 5 e 17).
     E' chiaro che in tale quadro particolare attenzione è
  stata riservata alle attività di recupero e risanamento delle
  aree inquinate di Porto Marghera (articoli 5 e 16).
     Tutte le amministrazioni saranno chiamate, in virtù della
  legge, a redigere dei programmi di intervento idonei a
  rappresentare le necessità realizzative ed i conseguenti
  fabbisogni finanziari, in guisa che gli impegni possano essere
  previsti sino all'ultimazione degli interventi (articoli 12,
  14, 15, 16 e 17), nonché ad opere in modo coordinato mediante
  accordi di programma per singole categorie di intervento
  caratterizzate dall'interconnessione della attività (articolo
  20).  Per risolvere le problematiche connesse al flusso
  finanziario la legge impegna lo Stato ad assicurare
  stanziamenti costanti annuali (articolo 28).  Inoltre, è stato
  riformato il Comitato interministeriale che presiederà
  all'intera azione di salvaguardia, prevedendo che ne facciano
  parte il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e quello del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica.  E' prevista, inoltre, l'istituzione
  di una segreteria tecnica che dovrà supportare il Comitato
  nella fase di attuazione delle attività.  E' stata altresì,
  rivista e aggiornata nella composizione e nelle funzioni la
  Commissione per la salvaguardia di Venezia (articolo 30).
 
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