| 1. La salvaguardia fisica ed ambientale nonché il recupero
socio-economico della città di Venezia e della sua laguna sono
considerati problemi di interesse nazionale.
2. Alla realizzazione dei programmi volti al proseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, secondo le norme
di cui alla presente legge, lo Stato, la regione Veneto, i
comuni di Venezia e di Chioggia.
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